martedì 29 maggio 2012

La Costituzione della Repubblica Itagliana



Una pagina Facebook (http://www.facebook.com/pages/La-Costituzione-della-Repubbica-Itagliana/121126634629507) ha riscritto i 12 articoli principali della costituzione italiana rapportandola al presente e alla storia degli ultimi 150 anni.
Di seguito vi riportiamo i 12 articoli.


Art. 1:
L'Italia è una Plutocrazia, fondata sul lavoro al nord a la disoccupazione al sud.
La sovranità non appartiene al popolo, ma a individui o gruppi finanziari che, grazie all'ampia disponibilità di capitali, sono in grado d'influenzare in maniera determinante gli indirizzi politici dei rispettivi governi.

Art.  2:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo padano, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3:
Non tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e non tutti sono eguali davanti alla legge, in particolar modo gli omosessuali, i musulmani, i rifugiati politici, gli extracomunitari, i poveri e i meridionali.
La Repubblica non ha rimosso gli ostacoli di ordine economico e sociale che contribuiscono a mantenere la disuguaglianza tra cittadini del nord e cittadini del sud, impedendo il pieno sviluppo del Mezzogiorno e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, dei cittadini meridionali che non sono collusi con la criminalità organizzata e non sono servi dei partiti tosco-padani.

Art. 4:
La Repubblica riconosce solo ai cittadini del nord il diritto al lavoro e promuove solo al nord le condizioni che rendono effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione solo se concorre al progresso economico del nord.

Art. 5:
La Repubblica, una e indivisibile, non rispetta l’autonomia locale della Sicilia e della Sardegna e non ha mai riconosciuto quella della Napolitania; delega, nel Mezzogiorno, i servizi che dipendono dallo Stato alla criminalità organizzata; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze di individui o gruppi finanziari che, grazie all'ampia disponibilità di capitali, sono in grado d'influenzare in maniera determinante gli indirizzi politici del governo.

Art. 6:
La Repubblica tutela le minoranze linguistiche ma non tutela la lingua napoletana e siciliana, patrimonio dell’Unesco.

Art. 7:
Lo Stato e la Chiesa cattolica non sono indipendenti, dal momento che le modificazioni dei Patti Lateranensi, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8:
Tutte le confessioni religiose non sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, solo se non recano turbamento al cittadino padano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze previa approvazione della Lega Nord

Art. 9:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica delle regioni del nord, e non è delegato alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del Mezzogiorno.

Art. 10:
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge razziale Bossi-Fini.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, è clandestino nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge Bossi-Fini.

Art. 11:
L'Italia non ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che consenta lo sfruttamento delle risorse energetiche locali, comprese quelle delle province meridionali appartenute all’ex regno delle Due Sicilie (ora colonie dell’Itaglia del Nord); promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


Art. 12:
La bandiera della Repubblica è il tricolore, bandiera giacobina dell'unità d'italia, stendardo simbolo della carboneria, della giovane italia e della massoneria: bianco, rosso e verde, perché bianco e rosso sono due dei tre colori della bandiera francese; il verde al posto del blu francese perché il verde è il colore dell’albero della libertà, simbolo del diritto dei popoli alla libertà di sfruttare i popoli più deboli.

Complimenti agli autori e invitiamo tutti ad iscriversi e a diffondere la pagina.Tratto da:http://www.facebook.com/pages/La-Costituzione-della-Repubbica-Itagliana/121126634629507

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